Art. 239
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[1]Il Consiglio provinciale elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta di voti, una deputazione che si rinnova per intero ogni quadriennio.
[2]Elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta di voti, il presidente della Deputazione provinciale, il quale resta in carica durante il quadriennio.
[3]Quelli che escono d'ufficio sono sempre rieleggibili.
[4]Alla elezione della Deputazione provinciale e' applicabile il disposto dell'art. 130.
[5]Il presidente della Deputazione provinciale presta giuramento, a' termini dell'art. 146.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva