Art. 239

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[1]Il Consiglio provinciale elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta di voti, una deputazione che si rinnova per intero ogni quadriennio.

[2]Elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta di voti, il presidente della Deputazione provinciale, il quale resta in carica durante il quadriennio.

[3]Quelli che escono d'ufficio sono sempre rieleggibili.

[4]Alla elezione della Deputazione provinciale e' applicabile il disposto dell'art. 130.

[5]Il presidente della Deputazione provinciale presta giuramento, a' termini dell'art. 146.

Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art239 · fonte su Normattiva