Art. 24 — Testo unico, art. 24
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((Non possono contemporaneamente far parte dello stesso Consiglio comunale, gli ascendenti, e i discendenti, il suocero ed il genero, l'adottante e l'adottato)).
Testo vigente dal 2 agosto 1913 al 22 dicembre 2008 · versione 3 su Normattiva