Art. 240 — Testo unico, art. 223
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[1]I membri della Deputazione provinciale sono in numero di dieci nelle Provincie la cui popolazione eccede i 600,000 abitanti; di otto in quelle di oltre 300,000 abitanti; di sei nelle altre.
[2]Saranno pure eletti membri supplenti in numero di quattro nelle Provincie eccedenti le 600,000 anime, e di due nelle altre, per tenere il luogo dei membri ordinari assenti o legittimamente impediti.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva