Art. 242 — Testo unico, art. 225
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]La deputazione provinciale:
[2]1° rappresenta il Consiglio nell'intervallo delle sessioni;
[3]2° provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio provinciale, con facolta' di farsi rappresentare da uno o piu' dei suoi componenti;
[4]3° prepara i bilanci delle entrate e delle spese;
[5]4° sospende gli impiegati degli uffizi e stabilimenti provinciali, rendendone conto al Consiglio;
[6]5° nomina, sospende, revoca i salariati a carico della Provincia;
[7]6° stipula i contratti, determinandone le condizioni in conformita' delle deliberazioni del Consiglio;
[8]7° delibera sulla erogazione delle somme stanziate in bilancio per le spese impreviste e sullo sterno da un articolo ad altro di una stessa categoria;
[9]8° fa gli atti conservatori de' diritti della Provincia;
[10]9° in caso d'urgenza fa gli atti e da' i pareri riservati al Consiglio, riferendone al medesimo nella prima adunanza, ai termini dell'art. 243;
[11]10° compie gli studi preparatori degli affari da sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio provinciale;
[12]11° rende conto al medesimo annualmente della sua amministrazione;
[13]12° deve ogni anno raccogliere, in una relazione generale, tutte le notizie statistiche relative all'amministrazione della Provincia e sottoporle tanto al Governo che al Consiglio provinciale, con le ferme determinate dai regolamenti generali;
[14]13° deve dare il suo parere al prefetto ogni volta che sia da esso richiesto.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva