Art. 243 — Testo unico, art. 226
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[1]La Deputazione provinciale prende sotto la sua responsabilita' le deliberazioni, che altrimenti spetterebbero al Consiglio, quando l'urgenza sia tale da non permetterne la convocazione, e sia dovuta a causa nuova e posteriore un'ultima adunanza consigliare.
[2]Di queste deliberazioni e' data immediata comunicazione al prefetto; e ne e' fatta relazione al Consiglio nella sua prima adunanza, a fine di ottenere la ratifica.
[3]Ad esse e' applicabile il disposto dell'art. 123.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva