Art. 244 — Testo unico, art. 227
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[1]Non possono essere eletti a deputati provinciali:
[2]1° i fratelli ed i parenti ed affini nei gradi indicati nell'art. 24;
[3]2° gli stipendiati dello Stato.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva