Art. 245 — Testo unico, art. 228
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[1]Le funzioni di deputato al Parlamento e di sindaco seno incompatibili con quelle di deputato provinciale. Sono pure incompatibili le funzioni di presidente del Consiglio provinciale e di presidente della Deputazione provinciale.
[2]Chiunque eserciti una delle dette funzioni, non e' eleggibile ad altro degli uffici stessi se non ha cessato dalle sue funzioni almeno da sei mesi.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 2 agosto 1913 · versione 0 su Normattiva