Art. 246 — Testo unico, art. 229
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[1]Quando un consigliere comunale o un membro dell'amministrazione degli istituti di carita', di beneficenza e di culto esistente nella Provincia sia contemporaneamente membro della Deputazione provinciale, non puo' ne' votare ne' intervenire alle adunanze nelle quali si tratti di affari che interessino l'amministrazione alla quale appartiene.
[2]La stessa disposizione e' applicabile a tutti coloro che abbiano o avessero ingerenza negli affari sottoposti alle deliberazioni della Deputazione provinciale.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva