Art. 246

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[1]Quando un consigliere comunale o un membro dell'amministrazione degli istituti di carita', di beneficenza e di culto esistente nella Provincia sia contemporaneamente membro della Deputazione provinciale, non puo' ne' votare ne' intervenire alle adunanze nelle quali si tratti di affari che interessino l'amministrazione alla quale appartiene.

[2]La stessa disposizione e' applicabile a tutti coloro che abbiano o avessero ingerenza negli affari sottoposti alle deliberazioni della Deputazione provinciale.

Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art246 · fonte su Normattiva