Art. 249
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[1]Il presidente della Deputazione provinciale:
[2]1° rappresenta la Provincia in giudizio;
[3]2° procede per le contravvenzioni ai regolamenti provinciali in conformita' degli articoli 219 e 220;
[4]3° firma gli atti relativi all'interesse dell'Amministrazione provinciale; 4° ha la sorveglianza degli uffizi e degli impiegati provinciali;
[5]5° assiste agli incanti personalmente o per mezzo di altro dei membri della Deputazione provinciale da lui delegato;
[6]6° firma i mandati col concorso d'un altro membro della Deputazione provinciale, del segretario o Capo di servizio e del ragioniere.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva