Art. 249

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[1]Il presidente della Deputazione provinciale:

[2]1° rappresenta la Provincia in giudizio;

[3]2° procede per le contravvenzioni ai regolamenti provinciali in conformita' degli articoli 219 e 220;

[4]3° firma gli atti relativi all'interesse dell'Amministrazione provinciale; 4° ha la sorveglianza degli uffizi e degli impiegati provinciali;

[5]5° assiste agli incanti personalmente o per mezzo di altro dei membri della Deputazione provinciale da lui delegato;

[6]6° firma i mandati col concorso d'un altro membro della Deputazione provinciale, del segretario o Capo di servizio e del ragioniere.

Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art249 · fonte su Normattiva