Art. 25-bis
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[1]((Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio comunale e il Consiglio provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, debbono, ancorche' non sia stato prodotto alcun reclamo, esaminare la condizione degli eletti per i quali e' necessaria la prova di saper leggere e scrivere a norma degli articoli 23 e 25 e dichiarare la ineleggibibilita' di essi quando non abbiano presentata tale prova nel termine prescritto o quando la medesima non sia stata riconosciuta valida. Nell'uno e nell'altro caso i Consigli provvedono alle sostituzioni, ai sensi dell'articolo 84.
[2]Ove i Consigli omettano di pronunciare nella prima seduta, provvede di pieno diritto la Giunta provinciale amministrativa.
[3]Contro le decisioni de' Consigli sono ammessi i ricorsi previsti dagli articoli 87 (comma 5° e seguenti) e 95 (ultimo comma), e i relativi termini decorreranno dalla pubblicazione della decisione ovvero dalla notificazione di essa quando sia necessaria)).
Testo vigente dal 2 agosto 1913 al 22 dicembre 2008 · versione 3 su Normattiva