Art. 25 — Testo unico, art. 25
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[1]((Sono eleggibili a consiglieri provinciali tutti gli elettori inscritti, che si trovano nelle condizioni stabilite al primo comma dell'articolo 23 della presente legge o che diano alla Deputazione provinciale la prova di cui al secondo comma del detto articolo, depositandola nella segreteria dell'Amministrazione provinciale, entro dieci giorni dalla notificazione prescritta dall'articolo 95)), eccettuati:
[2]((coloro che, non avendo residenza nella provincia, non vi posseggono beni stabili o non vi pagano imposta di ricchezza mobile));
[3]gli ecclesiastici e i ministri del culto contemplati nell'art. 23; i funzionari cui compete la vigilanza sulla provincia e gli impiegati dei loro uffici;
[4]coloro che hanno il maneggio del denaro Provinciale o liti pendenti con la Provincia;
[5]((coloro che hanno stipendio o salario dalla provincia ovvero dai corpi morali o da aziende sussidiate da essa, i maestri, gli impiegati e contabili dei comuni e delle istituzioni di beneficenza esistenti nella provincia));
[6]coloro che direttamente o indirettamente hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti nell'interesse della Provincia, od in societa' od imprese a scopo di lucro sovvenute in qualsiasi modo dalla Provincia;
[7]gli amministratori della Provincia e delle opere pie poste sotto la sua vigilanza dichiarati responsabili tanto in linea amministrativa che civile;
[8]coloro che avendo un debito liquido ed esigibile verso la Provincia sono stati legalmente messi in mora;
[9]i magistrati di Corte d'appello, di tribunale e di pretura nel territorio nel quale esercitano la loro giurisdizione.
Testo vigente dal 2 agosto 1913 al 22 dicembre 2008 · versione 3 su Normattiva