Art. 253
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[1](Testo unico, art. 236, e leggi 14 febbraio 1904, n. 36, 24 marzo 1907, n. 116, 19 maggio 1907, n. 270, e 1° agosto 1907, n. 636, testo unico).
[2]Le spese provinciali sono obbligatorie o facoltative.
[3]Sono obbligatorie le spese:
[4]1° per gli stipendi degli impiegati dell'Amministrazione della Provincia e suo ufficio, e per il contributo alla Cassa di previdenza per le pensioni, a sensi della legge 19 maggio 1907, n. 270;
[5]2° per la sistemazione e manutenzione dei ponti, degli argini e delle strade provinciali;
[6]3° pel concorso alla costruzione ed al mantenimento degli argini contro fiumi e torrenti, in conformita' delle leggi;
[7]4° per la costruzione e il mantenimento di porti e fari, e per altri servizi marittimi in conformita' delle leggi;
[8]5° per la pubblica istruzione secondaria classica e tecnica, quando non vi provvedano particolari istituzioni o il Governo a cio' autorizzato da leggi speciali;
[9]6° per l'accasermamento dei carabinieri Reali a norma dei regolamenti di quest'arma, salvo - pel casermaggio - quanto e' disposto con l'art. 333;
[10]7° per le visite sanitarie nei casi di epidemia e di epizoozia e per gli altri servizi sanitari indicati all'art. 201 della legge 1° agosto 1907, n. 636 (testo unico);
[11]8° pel servizio delle riscossioni e dei pagamenti;
[12]9° pel contributo alle spese consortili;
[13]10° pel mantenimento dei mentecatti poveri della Provincia, e per le altre spese di cui alla legge 14 febbraio 1904, n. 36;
[14]11° pel pagamento dei debiti esigibili;
[15]12° per gli uffizi di prefettura e sottoprefettura e per l'alloggio dei prefetti e sottoprefetti, salvo, per la mobilia, quanto e' disposto con l'art. 333;
[16]e generalmente per gli altri titoli posti dalle leggi del Regno a carico della Provincia.
[17]Sono facoltative le spese non contemplate dai paragrafi precedenti, e che si riferiscono ad oggetti di competenza provinciale.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva