Art. 254

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[1]Le Provincie non possono contrarre mutui:

[2]1° se non siano deliberati col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica, con che tale maggioranza non risulti mai inferiore al terzo dei consiglieri assegnati alla Provincia;

[3]2° se non abbiano per oggetto di provvedere a speso straordinarie ed obbligatorie;

[4]3° se non si garantisca l'ammortamento del debito, determinando i mezzi di provvedervi e quelli del pagamento degli interessi.

[5]Sono considerati come mutui, agli effetti di questo articolo, i contratti di appalto, pei quali sia stabilito che il pagamento sara' eseguito in piu' di cinque anni successivi con o senza interesse.

[6]Anche le deliberazioni di spese che vincolano i bilanci per oltre cinque anni devono essere prese nel modo stabilito al n. 1 del presente articolo.

[7]Nessuna spesa facoltativa puo' essere deliberata dal Consiglio provinciale se non per gli oggetti di pubblico interesse nel territorio della Provincia, e con deliberazione presa nel modo indicato al n. 1 del presente articolo, salvo il disposto degli articoli 307 e 309 per le Provincie che eccedono il limite legale della sovrimposta.

[8]Le deliberazioni prese nelle forme indicate nel presente articolo non sono soggette all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art254 · fonte su Normattiva