Art. 256 — Testo unico, art. 239
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[1]Si osservano dall'Amministrazione provinciale le disposizioni degli articoli 197 e 198, riguardanti le spese comunali a la spedizione dei mandati.
[2]Si osservano pure pei contratti delle Provincie le norme stabilite per quelli dei Comuni negli articoli 183, 185 al 190.
[3]Pero' possono farsi, senza formalita' degl'incanti, i contratti non eccedenti le L. 3000, e quando si tratti di spesa che non superi le L. 600 all'anno, e la Provincia non resti obbligata oltre i cinque anni, sempreche' per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale, si oltrepassino i limiti qui stabiliti.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva