Art. 257 — Testo unico, alt 240
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Sono applicabili alle amministrazioni provinciali le disposizioni degli articoli 201, 202 e 203 per l'anno finanziario e per il bilancio di previsione, del quale fa parte la contabilita' degli stabilimenti speciali amministrati dalla Provincia a termini dell'articolo 224, n. 2.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva