Art. 261
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[1]L'annullamento delle deliberazioni e' pronunciato dal prefetto, sentito il Consiglio di prefettura.
[2]Contro il decreto di annullamento e' aperto ricorso al ministero dell'interno, il quale provvede con decreto Reale, udito il Consiglio di Stato.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva