Art. 262Testo unico, art. 245, legge 17 maggio 1900, n. 173, e art. 6 legge 19 luglio 1906, n. 364

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[1]Sono applicabili alle Provincie le disposizioni degli articoli 176, 211, 212, 213, 214, 215 e 216, salvo per quanto e' indicato nell'art. 254, e salvo, circa le modificazioni agli elenchi delle strade provinciali, il disposto dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici.

[2]Sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni dei Consigli provinciali relative alla creazione di stabilimenti pubblici a spese delle Provincie.

[3]Le provincie che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 3 della legge 17 maggio 1900, n. 173, sono sottoposte alla speciale tutela della Commissione Reale per un quinquennio dalla data di approvazione definitiva del bilancio normale, a sensi della legge stessa e dell'art. 6 della legge 19 luglio 1906, n. 364.

Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art262 · fonte su Normattiva