Art. 263
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Le deliberazioni dei Consigli provinciali che portano modificazioni nell'andamento o nelle condizioni generali tecniche ed economiche delle strade che interessano diverse Provincie, come pure quelle per cui si porta qualche variazione al corso di acque pubbliche, debbono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici, previo parere del Consiglio superiore.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva