Art. 265
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[1](Art. 15 legge 7 maggio 1902, n. 144).
[2]La facolta' che l'art. 172 attribuisce ai segretari comunali per la stipulazione dei contratti di interesse dei Comuni e' estesa ai segretari provinciali o capi di segreteria nell'Amministrazione provinciale, i quali sieno muniti di laurea in legge o della patente di abilitazione all'ufficio di segretario comunale, per gli atti e contratti di interesse della stessa Amministrazione provinciale.
[3]La disposizione del 2° comma dell'art. 172 e' applicabile ai segretari provinciali per gli atti e contratti di interesse della Provincia.
[4]La liquidazione degli emolumenti e delle tasse deve essere verificata ed approvata, volta per volta, dalla Deputazione provinciale.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva