Art. 268Testo unico, art. 249, e art. 7 legge 11 febbraio 1904, n. 35

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[1]Durano in carica per un biennio i componenti delle seguenti Commissioni nominate dai Consigli provinciali:

[2]Consiglio di leva;

[3]Commissione per la requisizione dei quadrupedi;

[4]Consiglio scolastico;

[5]Revisori della lista dei giurati;

[6]Direzione provinciale del tiro a segno nazionale;

[7]Comitato forestale;

[8]Commissione per la liquidazione dei danni dell'emigrazione;

[9]Commissione per la vendita dei beni ecclesiastici;

[10]Commissione per rivendite di privative.

[11]In conformita' della presente disposizione restano modificati gli articoli delle leggi che istituiscono le dette Commissioni.

Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art268 · fonte su Normattiva