Art. 268 — Testo unico, art. 249, e art. 7 legge 11 febbraio 1904, n. 35
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[1]Durano in carica per un biennio i componenti delle seguenti Commissioni nominate dai Consigli provinciali:
[2]Consiglio di leva;
[3]Commissione per la requisizione dei quadrupedi;
[4]Consiglio scolastico;
[5]Revisori della lista dei giurati;
[6]Direzione provinciale del tiro a segno nazionale;
[7]Comitato forestale;
[8]Commissione per la liquidazione dei danni dell'emigrazione;
[9]Commissione per la vendita dei beni ecclesiastici;
[10]Commissione per rivendite di privative.
[11]In conformita' della presente disposizione restano modificati gli articoli delle leggi che istituiscono le dette Commissioni.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva