Art. 269
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[1]I Comuni e le Provincie non possono mutare di rappresentanza se le variazioni della popolazione residente, desunte dai registri di anagrafe regolarmente tenuti, non si sono mantenute costanti per un quinquennio, ai termini dell'art. 9 della legge 15 luglio 1881, n. 308.
[2]I mutamenti di rappresentanza sono ordinati con decreto del prefetto, salvo ricorso al Ministero.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva