Art. 271 — Testo unico, art. 252, e art. 1 legge 11 febbraio 1904, n. 35
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[1]((I consigli comunali e provinciali durano in ufficio quattro anni si rinnovano integralmente alla scadenza di tale periodo.
[2]Il quadriennio decorrera' per ciascun Consiglio dal 1° giugno dell'anno in cui e' avvenuta la rinnovazione integrale di esso.
[3]Salvo il disposto dell'articolo 273, la scadenza del sindaco, della Giunta comunale, della Deputazione provinciale e del suo presidente coincide con quella dei rispettivi Consigli, i quali, appena ricostituiti, devono procedere alla rinnovazione delle dette cariche.
[4]La perdita delle qualita' di consigliere per causa diversa dalla scadenza prevista nel presente articolo produce, di pieno diritto, la immediata decadenza dagli uffici sopraindicati)).
Testo vigente dal 2 agosto 1913 al 22 dicembre 2008 · versione 3 su Normattiva