Art. 274 — Testo unico, art. 285
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]Fra eletti contemporaneamente si hanno per anziani coloro che riuscirono nel primo scrutinio per maggior numero di voti, e quindi coloro che ne ottennero maggior numero negli scrutini seguenti.
[2]A parita' di voti s'intende eletto, o si ha per anziano, il maggiore d'eta'.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva