Art. 274Testo unico, art. 285

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[1]Fra eletti contemporaneamente si hanno per anziani coloro che riuscirono nel primo scrutinio per maggior numero di voti, e quindi coloro che ne ottennero maggior numero negli scrutini seguenti.

[2]A parita' di voti s'intende eletto, o si ha per anziano, il maggiore d'eta'.

Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art274 · fonte su Normattiva