Art. 277
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[1]I consiglieri, che non intervengono ad una intiera sessione ordinaria, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti.
[2]Il deputato provinciale, o l'assessore municipale, che non interviene a tre sedute consecutive del rispettivo consesso, senza giustificato motivo, decade dalla carica.
[3]La decadenza e' pronunciata dai rispettivi Consigli.
[4]Il prefetto la puo' promuovere.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva