Art. 279 — Testo unico, art 260
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[1]Quando il Consiglio comunale non si pronunci sui ricorsi contro le operazioni elettorali e non dichiari la ineleggibilita' o decadenza incorsa da alcuno dei suoi membri nel termine di due mesi dalla notificazione del ricorso, vi provvede la Giunta provinciale amministrativa.
[2]Lo stesso procedimento si' applica al Consiglio provinciale.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva