Art. 279

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[1]Quando il Consiglio comunale non si pronunci sui ricorsi contro le operazioni elettorali e non dichiari la ineleggibilita' o decadenza incorsa da alcuno dei suoi membri nel termine di due mesi dalla notificazione del ricorso, vi provvede la Giunta provinciale amministrativa.

[2]Lo stesso procedimento si' applica al Consiglio provinciale.

Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art279 · fonte su Normattiva