Art. 280 — Testo unico, art. 261
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[1]Le funzioni dei consiglieri comunali e provinciali sono gratuite. Danno diritto pero' a rimborso delle spese forzose sostenute per la esecuzione di speciali incarichi.
[2]E' fatta facolta' ai Consigli provinciali di decretare in favore dei membri della Deputazione, non residenti nel Capoluogo della Provincia, delle medaglie di presenza corrispondenti alle spese di viaggio e di soggiorno a cui debbono sottostare per intervenire alle sedute.
[3]Puo' pure essere stanziato in bilancio a favore del sindaco un annuo compenso per indennita' di spese.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva