Art. 282
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[1]Le sedute dei Consigli comunali e provinciali sono pubbliche, eccettuati i casi in cui, con deliberazione motivata, sia altrimenti stabilito.
[2]La seduta non puo' mai essere pubblica quando si tratti di questioni concernenti persone.
[3]Le nomine del sindaco, dalla Giunta comunale, della Deputazione provinciale, dei membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa, del seggio di presidenza dei Consigli provinciali, della Congregazione di carita', dei revisori del conto e di altre Commissioni si fanno in seduta pubblica.
[4]Si deliberano parimente in seduta pubblica i ruoli organici del personale delle rispettive amministrazioni.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva