Art. 286 — Testo unico, art. 267
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[1]L'iniziativa delle proposte da sottoporsi ai Consigli spetta indistintamente all'autorita' governativa, ai presidenti ed ai consiglieri.
[2]Sono prima discusse le proposte dell'autorita' governativa, poi quelle dei presidenti, ed infine quelle dei consiglieri per ordine di presentazione.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva