Art. 29 — Testo unico, art. 29
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[1]Chi presenta la domanda per essere iscritto nella lista elettorale del Comune deve corredarla con le indicazioni comprovanti:
[2]1° la paternita', il luogo e la data della nascita;
[3]2° l'atto, ove occorra, che provi il domicilio e la residenza nel Comune: se non ha l'abitazione nel Comune, deve indicare in quale sezione elettorale chiede di essere iscritto;
[4]3° i titoli in virtu' dei quali, a tenore della presente legge, domanda la iscrizione; e tutti gli altri documenti necessari a provare che il richiedente possiede i requisiti ad essere elettore.
[5]I documenti, titoli, certificati di iscrizione nei ruoli delle imposte dirette, che fossero richiesti a tale oggetto, sono esenti da qualunque tassa e spesa.
[6]I non cittadini devono giustificare l'adempimento delle condizioni prescritte dall'ultimo Capoverso dell'art. 12.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 2 agosto 1913 · versione 0 su Normattiva