Art. 29Testo unico, art. 29

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 luglio 1908 al 2 agosto 1913. Leggi il testo vigente →

[1]Chi presenta la domanda per essere iscritto nella lista elettorale del Comune deve corredarla con le indicazioni comprovanti:

[2]1° la paternita', il luogo e la data della nascita;

[3]2° l'atto, ove occorra, che provi il domicilio e la residenza nel Comune: se non ha l'abitazione nel Comune, deve indicare in quale sezione elettorale chiede di essere iscritto;

[4]3° i titoli in virtu' dei quali, a tenore della presente legge, domanda la iscrizione; e tutti gli altri documenti necessari a provare che il richiedente possiede i requisiti ad essere elettore.

[5]I documenti, titoli, certificati di iscrizione nei ruoli delle imposte dirette, che fossero richiesti a tale oggetto, sono esenti da qualunque tassa e spesa.

[6]I non cittadini devono giustificare l'adempimento delle condizioni prescritte dall'ultimo Capoverso dell'art. 12.

Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 2 agosto 1913 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art29 · fonte su Normattiva