Art. 290Testo unico, art. 270

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I consigli che omettono di deliberare sopra proposte dell'autorita' governativa e dei presidenti, a cui siano specialmente eccitati, si reputano assenzienti; se ne fa constare nel processo verbale.

Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art290 · fonte su Normattiva