Art. 291 — Testo unico, art. 272
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Le deliberazioni dei Consigli, importanti modificazioni o revoca di deliberazioni esecutorie, si hanno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione della revoca o della modificazione.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva