Art. 293Testo unico, art. 274

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[1]I consiglieri votano ad alta voce per appello nominale, o per alzata e seduta.

[2]Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.

[3]Nessuna deliberazione e' valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

[4]Le schede bianche o le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

[5]Non si puo' procedere in alcun caso al ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.

Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art293 · fonte su Normattiva