Art. 293 — Testo unico, art. 274
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]I consiglieri votano ad alta voce per appello nominale, o per alzata e seduta.
[2]Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.
[3]Nessuna deliberazione e' valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
[4]Le schede bianche o le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
[5]Non si puo' procedere in alcun caso al ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva