Art. 294Testo unico, art. 275

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Terminate le votazioni, il presidente, con l'assistenza di tre consiglieri, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottenne la maggioranza assoluta dei votanti.

Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art294 · fonte su Normattiva