Art. 294
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Terminate le votazioni, il presidente, con l'assistenza di tre consiglieri, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottenne la maggioranza assoluta dei votanti.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva