Art. 298 — Testo unico, art. 279
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Sono nulle di pien diritto le deliberazioni prese in adunanze illegali o sovra oggetti estranei alle attribuzioni del Consiglio o se si sono violate le disposizioni delle leggi.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva