Art. 299 — Testo unico, art. 280
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[1]Gli amministratori, che ordinano spese non autorizzate dal bilancio e non deliberate dai rispettivi Consigli, o che ne contraggono l'impegno, ne rispondono in proprio e in solido.
[2]La responsabilita' delle spese che fossero deliberate come urgenti dalla Giunta municipale o dalla deputazione provinciale, cessa solamente allorche' ne sia avvenuta la ratificazione dei rispettivi Consigli.
[3]Sulla responsabilita' degli amministratori pronunciano il Consiglio di prefettura e la Corte dei conti nell'esame e giudizio dei conti.
[4]Col regolamento sono stabilite le modalita' del procedimento.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva