Art. 30 — Testo unico, art. 30
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[1]((La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente. Ove questi non sappia sottoscrivere, o non lo possa per fisico impedimento, potra' fare la domanda in forma verbale alla presenza di due testimoni, che ne accertino l'identita', avanti al segretario comunale o ad altro impiegato delegato dal sindaco o avanti a notaio. Dell'atto e' rilasciata, attestazione al richiedente.
[2]Per gli effetti degli articoli 23 e 25 della presente legge la prova di saper leggere e scrivere puo' essere data con certificato scolastico o con la presentazione della domanda per l'iscrizione nelle liste elettorali amministrative, che contenga l'indicazione della paternita' ed eta', del domicilio e della condizione, scritta e firmata dal richiedente in presenza di un notaio e di tre testimoni. Il notaio nell'autenticazione dichiarera' d'aver veduto scrivere in presenza sua e dei testimoni, e che egli o i testimoni conoscono la persona.
[3]Alla domanda si uniscono i documenti necessari a provare che il richiedente possiede i requisiti per essere elettore.
[4]La domanda e i documenti devono essere presentati nella segreteria comunale ed il segretario ne rilascia ricevuta all'atto della presentazione, con indicazione dei documenti esibiti)).
Testo vigente dal 2 agosto 1913 al 22 dicembre 2008 · versione 3 su Normattiva