Art. 302Testo unico, art. 283

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[1]Ogni deliberazione dei Consigli provinciali o comunali di spese per opere, lavori od acquisti il cui ammontare oltrepassi le L. 500 (cinquecento), deve essere accompagnata dal progetto e perizia che fissi l'ammontare della spesa, e deve indicare i modi di esecuzione e i mezzi di pagarla.

[2]Non si puo' deviare dal progetto, ne' variare il contratto, senza consultare di nuovo il Consiglio.

Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art302 · fonte su Normattiva