Art. 302 — Testo unico, art. 283
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[1]Ogni deliberazione dei Consigli provinciali o comunali di spese per opere, lavori od acquisti il cui ammontare oltrepassi le L. 500 (cinquecento), deve essere accompagnata dal progetto e perizia che fissi l'ammontare della spesa, e deve indicare i modi di esecuzione e i mezzi di pagarla.
[2]Non si puo' deviare dal progetto, ne' variare il contratto, senza consultare di nuovo il Consiglio.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva