Art. 304Testo unico, art. 285, e art. 23, n. 21, legge 17 agosto 1907, n. 638, testo unico

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[1]Ogni contribuente puo' ricorrere alla Giunta provinciale amministrativa contro le deliberazioni del Consiglio comunale per aumento ed eccedenza di sovrimposta, e alla sezione 5ª del Consiglio di Stato, anche per il merito, contro le decisioni della Giunta provinciale.

[2]Contribuenti e Comuni possono pure far ricorso al Re contro le deliberazioni del Consiglio provinciale per aumento ed eccedenza, e contro il decreto Reale alla sezione 5ª del Consiglio di Stato, anche per il merito.

[3]Tutti i termini pel ricorso e pel procedimento in sede contenziosa sono ridotti alla meta'.

Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 4 agosto 1912 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art304 · fonte su Normattiva