Art. 304 — Testo unico, art. 285, e art. 23, n. 21, legge 17 agosto 1907, n. 638, testo unico
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[1]((Le deliberazioni dei Consigli provinciali e comunali, che stabiliscono la sovrimposta con eccedenza al limite, di cui al primo comma del precedente articolo, devono essere prese col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica al momento della votazione, quale maggioranza dovra' inoltre non essere mai inferiore al terzo dei consiglieri assegnati al Comune ed alla Provincia.
[2]Tali deliberazioni debbono essere pubblicate per copia all'albo pretorio per lo spazio di otto giorni, durante il qual termine il bilancio deve essere depositato in segreteria a disposizione del pubblico. Quelle dei Consigli provinciali devono inoltre essere inserite in sunto nel foglio periodico degli annunzi legali della Provincia.
[3]L'autorizzazione ad applicare la sovrimposta con eccedenza al limite sopra indicato e' data pei Comuni dalla Giunta provinciale amministrativa; e per le Provincie con decreto Reale da promuoversi dal Ministero dell'interno, previo parere del Consiglio di Stato.
[4]Ogni contribuente puo' reclamare contro le deliberazioni dei Consigli comunali e provinciali, con le quali si applica la sovrimposta con eccedenza al limite di cui all'art. 303, all'autorita' che deve impartire l'autorizzazione.
[5]Il reclamo deve essere proposto nei quindici giorni successivi all'ultimo della pubblicazione nell'albo pretorio per le deliberazioni comunali, a quello dell'inserzione nel foglio periodico per quelle provinciali.
[6]L'autorita' competente ad autorizzare l'eccedenza della sovrimposta esamina la regolarita' degli stanziamenti dell'intero bilancio e se le spese obbligatorie siano iscritte nella misura strettamente necessaria; e, previa notificazione ai rispettivi Consigli, puo' apportare al bilancio stesso le modificazioni che sieno necessarie per assicurarne il pareggio e per garantire l'andamento dei servizi obbligatori.
[7]I provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa ed il decreto Reale sono, a cura dell'Amministrazione interessata, pubblicati per copia all'albo pretorio per otto giorni; il decreto Reale con la indicazione della misura della sovrimposta deve inoltre essere inserito per sunto nel foglio periodico degli annunzi legali della Provincia.
[8]Qualunque contribuente, ancorche' non abbia preventivamente reclamato contro la deliberazione del Comune o della Provincia, puo' produrre ricorso alla V sezione del Consiglio di Stato contro il provvedimento della Giunta provinciale amministrativa od il decreto Reale.
[9]Tutti i termini per il ricorso e pel procedimento innanzi alla V sezione del Consiglio di Stato sono ridotti alla meta'.
[10]Il termine per ricorrere decorre rispettivamente dell'ultimo giorno della pubblicazione della decisione della Giunta provinciale amministrativa nell'albo pretorio del Comune; e dalla data della inserzione del decreto Reale nel foglio periodico degli annunzi legali della Provincia.
[11]La sezione pronuncia in Camera di consiglio sulle memorie e sugli atti presentati dalle parti, senza che occorra ministero di avvocato)).
Testo vigente dal 4 agosto 1912 al 22 dicembre 2008 · versione 1 su Normattiva