Art. 306 — Testo unico, art. 288
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Le spese facoltative dei Comuni, delle Provincie e dei Consorzi loro devono avere per oggetto servizi ed uffici di utilita' pubblica, entro i termini della rispettiva circoscrizione amministrativa.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva