Art. 308
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 4, comma 1°, 2°, 3°, legge 8 luglio 1904, n. 407).
[2]I Comuni hanno facolta' di iscrivere in bilancio un fondo per sovvenire gl'iscritti nell'elenco degli obbligati a frequentare la scuola pubblica elementare, appartenenti a famiglie povere, sia con la refezione scolastica, sia con la distribuzione di indumenti, di libri di testo e d'altro occorrente per l'istruzione, sempreche' a tali bisogni non si provveda sufficientemente da enti di pubblica beneficenza.
[3]I Comuni possono deliberare tali spese anche se eccedono il limite legale della sovrimposta di cui all'art. 307.
[4]Le autorita' di vigilanza e di tutela sui Comuni curano perche' le spese di cui nel presente articolo siano preferite ad ogni altra spesa facoltativa, che non abbia per iscopo la pubblica sanita' ed incolumita', salvi gl'impegni contrattuali esistenti.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva