Art. 309

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[1]Le Provincie e i Comuni, quando vi concorra l'interesse locale, possono accordare sussidi alle ferrovie economiche e alle tramvie, preferibilmente in forma di sovvenzione chilometrica, da decorrere dal giorno in cui la linea sara' aperta all'esercizio, ferma l'osservanza del precedente art. 303, al disposto del quale puo' essere derogato in caso di evidente pubblica utilita', per decreto Reale su parere favorevole del Consiglio di Stato.

[2]E' loro vietato di accordare qualsiasi garanzia di reddito chilometrico.

Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art309 · fonte su Normattiva