Art. 315 — Testo unico, art. 294
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[1]I membri delle amministrazioni ed uffici provinciali e comunali sono responsabili dalle carte loro affidate.
[2]Occorrendo di consegnarle ad altri per servizio pubblico, si osservano le forme stabilite dai regolamenti d'amministrazione.
[3]Le persone che le hanno ricevute ne rimangono, a loro volta, contabili.
[4]L'autorita' giudiziaria, dietro richiesta del prefetto o sottoprefetto, procede all'immediato sequestro delle carte presso i detentori.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva