Art. 315Testo unico, art. 294

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[1]I membri delle amministrazioni ed uffici provinciali e comunali sono responsabili dalle carte loro affidate.

[2]Occorrendo di consegnarle ad altri per servizio pubblico, si osservano le forme stabilite dai regolamenti d'amministrazione.

[3]Le persone che le hanno ricevute ne rimangono, a loro volta, contabili.

[4]L'autorita' giudiziaria, dietro richiesta del prefetto o sottoprefetto, procede all'immediato sequestro delle carte presso i detentori.

Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art315 · fonte su Normattiva