Art. 316
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]I Consigli comunali e provinciali possono essere sciolti per gravi motivi d'ordine pubblico, o quando, richiamati all'osservanza di obblighi loro imposti per legge, persistano a violarli. Deve procederai ella nuova elezione entro il termine di tre mesi.
[2]Per motivi amministrativi, o d'ordine pubblico, il termine puo' essere prorogato fino a sei mesi.
[3]Lo scioglimento e la proroga del termine sovra stabilito sono ordinati per decreto Reale, il quale deve essere preceduto da una relazione contenente i motivi del provvedimento.
[4]Questi decreti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale del Regno, e un elenco ne viene comunicato ogni tre mesi al Senato e alla Camera dei deputati.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva