Art. 317Testo unico, art. 296

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[1]In caso di scioglimento del Consiglio comunale, l'amministrazione e' affidata ad un commissario straordinario.

[2]In caso di scioglimento del Consiglio provinciale, l'amministrazione e' affidata ad una Commissione straordinaria, presieduta dal consigliere delegato e composta di quattro membri scelti fra persone che siano eleggibili a consiglieri provinciali, e che non abbiano fatto parte del disciolto Consiglio.

[3]Tanto il commissario straordinario, quanto i quattro membri della Commissione, sono nominati con decreto Reale.

[4]Il commissario straordinario esercita le funzioni che la legge conferisce al sindaco e alla Giunta.

[5]La Commissione straordinaria esercita le funzioni che la legge conferisce alla Deputazione provinciale.

[6]Quando il commissario straordinario e la Commissione provinciale assumono per l'urgenza i poteri del Consiglio, le loro deliberazioni non possono vincolare i bilanci del Comune o della Provincia oltre l'anno, sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, e ne e' fatta relazione ai rispettivi Consigli nella loro prima adunanza perche' ne prendano atto.

Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art317 · fonte su Normattiva