Art. 317
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]In caso di scioglimento del Consiglio comunale, l'amministrazione e' affidata ad un commissario straordinario.
[2]In caso di scioglimento del Consiglio provinciale, l'amministrazione e' affidata ad una Commissione straordinaria, presieduta dal consigliere delegato e composta di quattro membri scelti fra persone che siano eleggibili a consiglieri provinciali, e che non abbiano fatto parte del disciolto Consiglio.
[3]Tanto il commissario straordinario, quanto i quattro membri della Commissione, sono nominati con decreto Reale.
[4]Il commissario straordinario esercita le funzioni che la legge conferisce al sindaco e alla Giunta.
[5]La Commissione straordinaria esercita le funzioni che la legge conferisce alla Deputazione provinciale.
[6]Quando il commissario straordinario e la Commissione provinciale assumono per l'urgenza i poteri del Consiglio, le loro deliberazioni non possono vincolare i bilanci del Comune o della Provincia oltre l'anno, sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, e ne e' fatta relazione ai rispettivi Consigli nella loro prima adunanza perche' ne prendano atto.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva