Art. 318 — Testo unico, art. 297
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[1]La Commissione straordinaria e il commissario straordinario, eletti in virtu' dell'art. 317 provvedono, con nomine da farsi fra gli eleggibili a consigliere, alla sostituzione di coloro che per il fatto dello scioglimento dei Consigli siano decaduti dall'esercizio di speciali funzioni, per le quali la legge espressamente richieda la qualita' di consigliere.
[2]Le persone cosi' nominate durano in carica finche' non vengano regolarmente sostituite dai rispettivi Consigli.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva